Esercizio della pesca nelle acque lacuali
(Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise n. 28 del 18 aprile 2003)


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Art. 1

Esercizio della pesca nelle acque lacuali

  1. L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nei laghi di Barrea, dal ponte nuovo di Civitella Alfedena, nel Comune di Civitella Alfedena, alla diga sul fiume Sangro, in Comune di Barrea, e nel lago di Grottacampanaro, in Comune di Picinisco e Settefrati, secondo le modalità appresso precisate.


Art. 2

Autorizzazione

  1. L'autorizzazione può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti nel regolamento tariffario.

  2. L'autorizzazione di cui al comma precedente articolo può essere rilasciata sulla base di apposite convenzioni stipulate con operatori turistici dei Comuni circumlacuali previo pagamento dei diritti che, fino all'adozione del regolamento tariffario, saranno stabiliti nelle convenzioni medesime.

  3. La Direzione dell'Ente Parco può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, limitare o ritirare le autorizzazioni rilasciate.


Art.3

Tempi di pesca

  1. La pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita dal 1 marzo al 15 ottobre di ogni anno.

  2. E' assolutamente vietata la pesca delle seguenti specie:

        - Barbo;
        - Cavedano;
        - trota di lago.

  3.   Per tutte le altre specie, dovendo rispettare i periodi riproduttivi, è fatto divieto di pesca secondo le
       seguenti modalità:
       - per tinca, scardola, carpa e carassio la pesca sarà vietata dal 1 giugno al 30 giugno;
       - per l'alborella appenninica sarà vietata la pesca tra il 15 aprile e il 15 giugno;
       - per il persico reale sarà vietata la pesca tra il 15 aprile e il 31 maggio.


Art. 4

Mezzi di pesca

  1. La pesca può essere esercitata con non più di una canna lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.

  2. Non è consentito l'uso di reti, tremagli e attrezzature similari. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).

  3. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali (tranne quelle indicate sopra) e artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.


Art. 5

Materiale ittico pescabile

  1. Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giorno fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono imposti limiti di pesca.


Art. 6

Norma finale

  1. Il presente Regolamento trova immediata applicazione a decorrere dall'approvazione della relativa deliberazione.


 

Ente Autonomo Foto Esercizio Pesca

 

  

 

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